Le cartelle di pagamento relative a bollo auto, multe stradali e fermo amministrativo sono cancellate. Lo conferma la Corte di Cassazione – Quali sono i debiti stralciati?
“rottamazione ter”.Si tratta della definizione agevolata contenuta nella legge n.136 del 2018, entrata in vigore il 19 dicembre 2019, con la quale è stato convertito il decreto legge n. 119 del 2018.
Come è noto, la Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Sempre il decreto 119 del 2018 prevede che per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La sentenza della Cassazione del 14 novembre 2019, si innesta proprio su quanto previsto dall’articolo 4 del DL 119 dl 2018 che recita quanto segue:
I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
Rifacendosi quindi a tale norma, con l’ordinanza n. 29653 del 14 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha definito l’applicabilità al bollo auto dello stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000 euro affidati agli agenti di riscossione.
Già alla fine del mese precedente, con l’ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019, la Suprema Corte di Cassazione aveva stabilito la cessazione della materia del contendere in relazione alla contestazione delle cartelle di pagamento affidate agli agenti di riscossione dal 2000 al 2010.
Nelle suddette cartelle rientrano anche quelle relative al bollo auto e alle multe stradali non pagate, a patto che il valore di ognuna sia inferiore ai 1.000 euro.